Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(testo consolidato con il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467)
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell´8 gennaio 1997 - Suppl. Ordinario n. 3)
Legge abrogata ai sensi dell´articolo 183, comma 1, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali
CAPO I - PRINCIPI GENERALI | |
Art. 1. Finalita´ e definizioni |
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1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all´identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della presente legge si intende:
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Art. 2. Ambito di applicazione |
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1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato. 1-bis.1 La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all´Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell´Unione europea. 1-ter.1 Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all´Unione europea deve designare ai fini dell´applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato. |
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1 Commi aggiunti dall´art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
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Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali |
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1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. 2.2Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all´articolo 15, nonché l´articolo 18. |
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2 Comma così modificato dall´art. 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |